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Il Governo del RE e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, a ripristinare, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le comunicazioni, l'applicazione totale o parziale della legge anzidetta, entro il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
