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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Fermo quanto e' disposto dai commi penultimo ed ultimo dell'art. 13 del testo unico approvato con il R. decreto 16 gennaio 1936-XIV, n. 801, il Consorzio autonomo del porto di Genova e' autorizzato a differire, fino a non oltre l'esercizio successivo a quello nel quale si verifichera' la cessazione dello stato di guerra, la corresponsione delle rate annuali di ammortizzo, che avrebbe dovuto avere inizio con il 1° luglio 1941-XIX, giusta l'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° marzo 1938-XVI, n. 416, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 1198, per la restituzione delle somme somministrate ad esso dallo Stato, come agli articoli 12 e 13 del testo unico sopracitato.
[9]L'importo della rata e delle eventuali rate di ammortamento, non corrisposte alle debite scadenze, sara' ripartito, con i relativi interessi del 4 per cento di mora, secondo una rata annuale di ammortamento da fissare, in aggiunta alle successive normali annualita' dovute dalla data di inizio dell'ammortizzo al 30 giugno 1973, data prestabilita per la cessazione del Consorzio e per l'estinzione del debito verso lo Stato.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 22 gennaio 1942-XX
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GORLA - PARESCHI - RICCI - RICCARDI
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 23 marzo 1942 al 16 dicembre 2009
