Art. 2
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[1]L'Intendente di finanza e le altre autorita' competenti indicate all'articolo precedente possono, per tutta durata della guerra e fino a nuova disposizione, sospendere, rispetto a coloro che si trovano sotto le armi, ovvero si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze armate, la esecuzione delle ordinanze o degli altri provvedimenti con cui siano state applicate le pene pecuniarie ovvero le sanzioni amministrative richiamate nell'articolo precedente.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 17 luglio 1942-XX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 agosto 1942 al 16 dicembre 2009
