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[1]Le promozioni al grado di Consigliere di Corte di appello e di Cassazione e di Primo presidente di Corte di appello e gradi rispettivamente parificati continuano ad essere conferite, ai soli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, in conformita' delle norme vigenti, in corrispondenza dei posti che si renderebbero vacanti indipendentemente dall'esercizio della facolta' concessa dal primo comma dell'articolo 1.
[2]I magistrati cosi promossi saranno considerati in soprannumero, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni e dovranno essere riassorbiti nei ruoli organici dei gradi corrispondenti entro la data di cui all'art. 1.
[3]La loro anzianita' nel nuovo grado decorrera' dalla data del relativo decreto di nomina ed il servizio da essi prestato col nuovo grado nelle funzioni di quello inferiore sara' considerato valido, a tutti gli effetti, per la partecipazione ai concorsi ed agli scrutini riservati al loro grado.
[4]Le norme contenute nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche per le promozioni in tutti i gradi del personale di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
