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[1]Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di trattenere in servizio, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra, i magistrati di grado gerarchico non inferiore al quinto e i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che, entro tale termine, raggiungono il limite di eta' e di servizio fissati pel collocamento a riposo dai rispettivi ordinamenti.
[2]Fino alla stessa data le disposizioni contenute negli articoli 225 e 226 dell'ordinamento giudiziario sono estese a tutti i magistrati appartenenti al terzo grado gerarchico, anche se fuori del ruolo organico o in funzioni amministrative.
Testo in vigore dal 18 febbraio 1943 al 16 dicembre 2009
