Art. 4 — Requisiti per il reclutamento
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 31 agosto 2004 al 9 ottobre 2010. 168 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) cittadinanza italiana;
tolto: b) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni;
tolto: c) godimento dei diritti civili e politici;
tolto: d) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
tolto: e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorita' o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
tolto: f) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
tolto: g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
tolto: h) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:2004-08-23;226~art4 · fonte del testo
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