[1]Il soprassoldo giornaliero per servizi speciali, previsto dalla legge 9 novembre 1950, n. 977, a favore degli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri effettivi dello squadrone guardie del Presidente della Repubblica, e' fissato nelle seguenti misure:

[2]Tenente colonnello o maggiore comandante dello squadrone... L. 500 Capitano........................... L. 450 Tenente e sottotenente.................... L. 400 Maresciallo.......................... L. 350 Brigadiere e vicebrigadiere.................. L. 300 Appuntato e carabiniere.................... L. 250

Testo vigente dal 8 novembre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-20;1255~art1 · fonte del testo

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