Limitatamente agli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativi agli anni 1950 e 1951 sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per lo avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 16 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-06-29;531~art8 · fonte del testo

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