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[1]All'articolo 166 della Legge organica 20 marzo 1854 e' sostituito il seguente:
[2]«Gl'iscritti annoverati nella seconda categoria del contingente sono obbligati al servizio militare per nove anni, decorrendi dal lº gennaio dell'anno in cui la classe di leva rispettiva compie il ventunesimo anno di eta'.
[3]In tempo di pace sono normalmente lasciati in congedo illimitato.
[4]Pero', onde ricevere la necessaria istruzione militare, sono chiamati sotto le armi per un termine di tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibile in uno o piu' anni.»
[5]Il tempo delle esercitazioni sara' possibilmente ripartito in diversi periodi, in modo da non pregiudicare delle varie professioni.
[6]Gli inscritti di seconda categoria che dessero prove di cognizioni militari, specialmente nel maneggio e nel l'uso delle armi, potranno essere dispensati di una parte corrispondente delle esercitazioni.
[7]Sono esenti dall'intervenire a queste esercitazioni i volontari senza soldo, che hanno compiuto l'anno di servizio sotto le armi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
