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[1]I volontari senza soldo menzionati all'articolo 1 della presente Legge, i quali alla fine della contratta ferma hanno dato prova di sufficiente istruzione militare, possono conseguire, all'epoca della leva della classe rispettiva, l'affrancazione nel senso dell'articolo terzo, pagando una somma che viene in occasione di ogni leva fissata per Reale Decreto e che non puo' essere maggiore del terzo di quella stabilita per l'affrancazione ordinaria, corrispondente all'anno in cui si sono arruolati.
[2]Qualora questi volontari, oltre la prova d'istruzione militare precedentemente accennata, subiscano con successo l'esame d'idoneita' prescritto all'articolo 26 seguente per essere nominati Ufficiali nella Milizia provinciale, saranno di pien diritto, per effetto dell'affrancazione, collocati in detta Milizia, nella quale essi percorreranno tutto il tempo della loro ferma.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
