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[1]Gli Ufficiali della Milizia provinciale possono essere chiamati presso al Comando del Distretto militare rispettivo per coadiuvare nell'istruzione o nelle rassegne si' degli uomini di nuova leva, si' di quelli in congedo illimitato.
[2]In questa occasione essi hanno ragione ad una indennita' giornaliera determinata per Regio Decreto.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
