Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei Corpi della Milizia provinciale appartengono ai Comandanti dei Distretti militari.

[2]Quando essa Milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della Guerra destina temporaneamente Ufficiali superiori dell'Esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della Milizia provinciale, ed anche Ufficiali Generali quando sia il caso di formarne brigate e divisioni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-07-19;349~art28 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari