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[1]In tempo di pace il comando e l'amministrazione dei Corpi della Milizia provinciale appartengono ai Comandanti dei Distretti militari.
[2]Quando essa Milizia debba essere chiamata alle armi, il Ministero della Guerra destina temporaneamente Ufficiali superiori dell'Esercito attivo al comando dei battaglioni e dei reggimenti della Milizia provinciale, ed anche Ufficiali Generali quando sia il caso di formarne brigate e divisioni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
