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[1]Le vacanze dei Capitani e Luogotenenti nei Corpi della Milizia provinciale sono riempite, in massima, con Ufficiali che cessano dall'Esercito attivo; pero' e' riservato un terzo delle promozioni per anzianita' di grado agli Ufficiali della Milizia provinciale.
[2]Per queste promozioni l'anzianita' di grado tra gli Ufficiali nella Milizia provinciale corre per Arma.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
