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Gli Ufficiali, i Sott'ufficiali, i Caporali ed i Soldati della Milizia provinciale sono soggetti, quando chiamati in servizio, alla disciplina ed alle Leggi militari al pari degli Ufficiali, Sott'ufficiali, Caporali e Soldati dell'Esercito attivo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
