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[1]E' istituita una Milizia provinciale, destinata a sostegno dell'Esercito attivo in tempo di guerra, e piu' particolarmente a concorrere con esso nella difesa interna dello Stato.
[2]Essa non e' chiamata sotto le armi in tempo di pace se non che temporaneamente per la sua istruzione, ovvero anche per ragione d'ordine o di sicurezza pubblica.
[3]In ogni caso la chiamata sotto le armi della Milizia provinciale deve esser fatta per Decreto Sovrano.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
