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Il regolare congedo assoluto, di cui fa menzione l'articolo 324 del Codice penale militare, all'effetto di far cessare la giurisdizione militare, non si intendera' intervenuto che nel giorno in cui sara' stato effettivamente rilasciato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
