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[1]All'articolo 182 della Legge sovracitata sul reclutamento e' sostituito il seguente:
[2]«Il Sott'ufficiale, Caporale e Soldato, che trovasi in congedo illimitato, puo' contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del Ministro della Guerra.»
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
