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[1]Le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 della presente Legge sono applicate alle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848 e 1849, ed alle classi di seconda categoria degli anni 1846, 1847, 1848 e 1849.
[2]Pero', quanto ai militari delle classi di prima categoria degli anni 1842, 1843, 1844 e 1845, appartenenti all'Arma di Cavalleria, la durata del servizio temporario e' portata a 12 anni, decorrendi dal 1° gennaio dell'anno in cui la rispettiva classe ha compiuto il ventunesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 24 luglio 1871 al 16 dicembre 2009
