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[1]Oltre gli arruolamenti volontari consentiti dal titolo III della Legge organica 20 marzo 1854, e' ammesso uno speciale arruolamento volontario per una ferma di un anno per i giovani regnicoli che desiderano istruirsi nelle armi.
[2]Siffatto arruolamento puo' essere contratto nei vari Corpi delle Armi di Fanteria, di Cavalleria, di Artiglieria e negli zappatori del Genio.
[3]Per essere ammesso a questo arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni 2ª, 3ª, 5ª, 8ª dell'art. 150 della precitata Legge organica, ed inoltre alle seguenti:
[4]1° Avere oltrepassato il 17º anno di eta', ma non essere ancora stato chiamato all'estrazione a sorte per fatto di leva;
[5]2° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 7 GIUGNO 1875, N. 2532));
[6]3° Dimostrare con appositi esami disposti dal Ministro della Guerra di avere fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;
[7]4° Comprovare la buona condotta con attestati legali. Questi volontari non sono esonerati da verun obbligo di leva, ne' conferiscono al fratello il diritto alla esenzione dal servizio militare.
[8]Per i volontari contemplati nel presente articolo e che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, la loro chiamata sotto le armi potra' essere ritardata sino al 24° anno di eta', purche' pero' essi paghino anticipatamente il prezzo di affrancazione stabilito per i volontari senza soldo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 giugno 1875, n. 2532
1La L. 7 giugno 1875, n. 2532 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "E' esteso fino al 26° anno di eta' il ritardo della chiamata sotto le armi, concesso dall'ultimo capoverso dell'articolo 1 della legge 19 luglio 1871, n. 349, per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche e commerciali superiori, ed e' accordato e continua ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace".
Testo in vigore dal 24 giugno 1875 al 16 dicembre 2009
