Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo primo del testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e' modificato nel senso che, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza, il limite di eta' di 25 anni per contrarre matrimonio e' soppresso.

Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;406~art1 · fonte del testo

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