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[1]Alla soppressione dei Collegi di primo grado, preveduti dai provvedimenti legislativi sopra richiamati e non soppressi dalla presente legge, potra' provvedersi con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia.
[2]Nella stessa forma potra' provvedersi alla soppressione dei Collegi di secondo grado.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 marzo 1941-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - CALLETTI - PUTZOLU
[7]Visto:
[8](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[9]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 15 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
