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A decorrere dalla data stabilita nell'articolo precedente sono soppressi i Collegi speciali di primo grado istituiti per le controversie relative ad immobili in Messina, in Palmi e in Reggio Calabria, a termini dell'art. 492 del testo unico sopracitato, e nell'quila e in Roma, a termini dell'art. 13 del. R. decreto-legge 29 aprile 1915, n. 582.
Testo in vigore dal 15 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
