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Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la marina, di concerto con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, Comandante generale della G.I.L. e dei Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni, saranno emanate, a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le disposizioni eventualmente necessarie per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
