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[1]I contributi ed altri assegni gia' corrisposti da Enti e da Amministrazioni dello Stato alle navi scuola marinaretti di cui all'art. 4, saranno corrisposti, negli stessi limiti e sempre che concorrano le stesse condizioni, alla G.I.L. per la Scuola marinara «Caracciolo» in Sabaudia. Sono confermati in favore di detta Scuola marinara i seguenti impegni della Regia marina per le soppresse navi scuola marinaretti: a)provvedere ai galleggianti minori e alle relative manutenzioni e riparazioni;
[2]b)provvedere ai materiali di dotazione e di consumo necessari per l'attivita' marinara;
- c)curare la manutenzione e le eventuali riparazioni dell'impianto a terra degli alberi scuola;
[3]d)provvedere al macchinario d'impianto e alla manutenzione delle officine annesse alla Scuola marinara;
[4]e)concedere che il personale della Regia marina sia comandato presso la Scuola marinara.
Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
