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Le navi scuola marinaretti, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2106, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 2958, sono soppresse. I relativi patrimoni sono devoluti alla G.I.L. ai fini del mantenimento della Scuola marinara di cui all'art. 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
