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Gli allievi licenziati della scuola professionale a tipo industriale saranno ammessi agli esami per il grado minore, nella marina mercantile, di motorista navale di seconda classe anche se non abbiano raggiunto l'eta' ed il periodo di navigazione prescritti, salvo ad ottenere le relative patenti od autorizzazioni quando abbiano raggiunto tutti i requisiti richiesti. Gli aspiranti a tale grado potranno essere dispensati dal tirocinio in uno stabilimento meccanico quando, a giudizio del Ministero delle comunicazioni, il corso da essi compiuto presso la scuola risulti tale da integrare la mancanza di detto tirocinio.
Testo in vigore dal 5 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
