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[1]Sono conservate al predetto Ufficio di stralcio le agevolazioni tributarie consentite a favore dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni con l'ultimo comma dell'Art. 13 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1628.
Testo in vigore dal 11 dicembre 1941 al 16 dicembre 2009
