Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 giugno 1034-XII, n. 1093, quale risulta modificato dall'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianita', a scelta e per meriti di guerra».
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
