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[1]E' abrogato l'art. 11 della legge 21 giugno 1934-XII, numero 1093, recante modifiche alle disposizioni sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, quale risulta sostituito dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, convertito nella legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 2168.
[2]E' abrogato, altresi', l'art. 12 della predetta legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.
Testo in vigore dal 13 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
