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Il comandante superiore delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana che cessa dalla carica per effetto della presente legge e' considerato, in analogia al trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i Governatori, in licenza ordinaria coloniale per un periodo di quattro mesi, a decorrere dal giorno successivo allo sbarco nel Regno, durante il quale fruisce degli assegni e delle indennita' di cui era provvisto nell'Africa Orientale Italiana, compresa l'indennita' per spese di rappresentanza.
Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
