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[1]Nel R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento organico dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, e modificato dall'art. 17 del R. decreto-legge 10 febbraio 1938-XVI, n. 528, convertito nella legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 2307, nonche' dal R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, convertito nelle legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, l'art. 7 e' sostituito dal seguente e gli articoli 15 e 22 sono modificati come segue:

[2]Art. 7. - «Il Governatore generale Vice Re ha alla sua immediata dipendenza il Vice governatore generale ed il Capo di Stato Maggiore del Governo generale.

[3]«Il Governatore generale Vice Re puo' avere a sua disposizione anche un segretario generale, nominato in conformita' del disposto del primo comma del successivo articolo 16; egli ne determina con suo decreto le attribuzioni.

[4]«Il Vice governatore generale (grado 2° del ruolo coloniale di Governo) e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli prende rango immediatamente dopo il Governatore generale Vice Re.

[5]«Il Capo di Stato Maggiore del Governo generale e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, sentito il Consiglio dei Ministri, ed e' scelto fra i generali di Corpo d'armata o di divisione del Regio esercito e gli ufficiali di grado corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

[6]«Le funzioni di Capo di Stato Maggiore del Governo generale non sono cumulabili con quelle di comandante di una qualunque delle Forze armate dell'Africa Orientale Italiana.

[7]«Quando il Capo di Stato Maggiore del Governo generale non appartiene al Regio esercito e' nominato un comandante delle Forze militari terrestri dell'Africa Orientale Italiana scelto fra i generali di Corpo d'armata del Regio esercito.

[8]«Al Capo di Stato Maggiore ed al comandante delle Forze militari terrestri, quando esiste, compete un'indennita' di rappresentanza nella misura da determinarsi a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 46».

[9]Art. 15. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

[10]«Nel caso previsto dal 6° comma dell'art. 7, il comandante delle Forze militari terrestri esercita anche le funzioni di comandante delle truppe del Governo dello Scioa».

[11]Art. 22. - Il secondo alinea e' sostituito dal seguente: «dal Capo di Stato Maggiore del Governo generale».

Testo in vigore dal 24 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-21;887~art2 · fonte del testo

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