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Il Ministro per le corporazioni delibera in ultima istanza, di concerto con quello per la grazia e giustizia, su tutti i ricorsi dei segretari e dei membri dei direttorii dei Sindacati distrettuali contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dai competenti organi delle Associazioni sindacali a norma degli statuti.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
