Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per le deliberazioni degli organi dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai che riflettono l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite con la presente legge, il potere di annullamento di cui all'art. 29, comma 2°, del R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1130, spetta al Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
