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[1]Non possono intervenire alle adunanze delle assemblee delle Associazioni sindacali dei notai i soci che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile a norma delle disposizioni sull'ordinamento del notariato.
[2]Non puo' il segretario ne' alcuno dei componenti il direttorio o l'assemblea prendere parte alle deliberazioni ne' assistere alle discussioni concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai:
[3]1° quando l'affare riguardi la sua persona o persona da lui amministrata, oppure i propri parenti od affini in linea retta in qualunque grado, od in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente;
[4]2° quando l'affare riguardi una investigazione disciplinare, nella quale il membro del direttorio sia intervenuto come testimone, od abbia fornito al segretario informazioni sui fatti che formano oggetto della investigazione disciplinare in corso.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
