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[1]I provvedimenti previsti dall'art.8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia.
[2]Quando l'amministrazione straordinaria del Sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
