Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I provvedimenti previsti dall'art.8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, sono adottati, nei confronti dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai, dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia.

[2]Quando l'amministrazione straordinaria del Sindacato venga affidata ad un commissario, questi deve essere scelto tra i notai esercenti nel distretto notarile, e ove ragioni speciali lo consiglino tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello.

Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;707~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari