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Fermi restando i requisiti di capacita', di moralita' e di sicura fede nazionale richiesti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, non possono essere eletti o nominati alle cariche sociali nelle Associazioni sindacali dei notai gli appartenenti alla categoria che siano sospesi, inabilitati o temporaneamente interdetti dall'esercizio notarile secondo le disposizioni dell'ordinamento del notariato, e se gia' eletti o nominati decadono dalle cariche stesse.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
