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La elezione o la nomina del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato nazionale fascista dei notai non ha effetto se non e' approvata con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per l'interno. L'approvazione puo' essere in ogni tempo revocata. L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei Sindacati distrettuali fascisti dei notai non ha effetto se non e' approvata con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quelli per l'interno e per la grazia e giustizia. L'approvazione puo' essere in ogni tempo revocata.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
