Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le funzioni che secondo le vigenti leggi spettano ai Collegi e ai Consigli notarili e quelle che a norma dell'art. 3 del R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 972, spettano ai presidenti dei Tribunali di Fiume, di Pola e di Zara, sono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai legalmente riconosciuti.

[2]Le funzioni gia' di competenza dei Collegi notarili, dei Consigli notarili e dei presidenti dei Consigli stessi, saranno rispettivamente esercitate dalle assemblee, dai direttorii e dai segretari dei sindacati distrettuali.

[3]Le mansioni del segretario e del tesoriere del Consiglio notaRile sono affidate dal direttorio del Sindacato a due dei suoi componenti.

Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;707~art2 · fonte del testo

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