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Indipendentemente dalla competenza attribuita con la presente legge al direttorio del Sindacato distrettuale per l'applicazione delle pene disciplinari che spettava al Consiglio notarile, rimane ferma la facolta' delle Associazioni sindacali dei notai legalmente riconosciute di promuovere le azioni disciplinari a carico dei notai per le infrazioni che sono di cognizione del Tribunale, e di proporre le relative impugnazioni ai termini dell'art. 2 del R. decreto 24 giugno 1929-VII, n. 1301.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
