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Nei confronti del segretario e dei membri del direttorio del Sindacato distrettuale, e dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti degli artisti, le pene disciplinari dell'avvertimento e della censura previste nell'art. 135 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono applicate con decreto del presidente del Tribunale nella cui giurisdizione e' la sede del Sindacato distrettuale, secondo le disposizioni dell'art. 150 della legge stessa.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
