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Tutte le tasse, i diritti, le quote delle ammende e ogni altro provento dovuti per qualsiasi titolo ai Collegi e ai Consigli notarili sono attribuiti ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, e destinati alle spese necessarie per l'esercizio delle attribuzioni affidato ai Sindacati stessi con la presente legge.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
