Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le ispezioni periodiche agli atti, ai repertori e ai registri del segretario del Sindacato distrettuale e dei membri del direttorio che siano stati delegati dal segretario, secondo le disposizioni sull'ordinamento del notariato, per procedere alle ispezioni in confronto dei notai del distretto, sono eseguite da un ispettore superiore del Ministero di grazia e giustizia o da un magistrato delegato, ai sensi dell'art. 129, n. 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
[2]Allo stesso modo si provvede per le ispezioni agli atti, ai repertori e ai registri dei notai che rivestono cariche sociali nel Sindacato nazionale fascista dei notai e nella Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti.
Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
