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[1]In rapporto alle funzioni che con la presente legge vengono attribuite ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, il Ministro per la grazia e giustizia, i procuratori generali presso le Corti e sezioni di Corte d'appello, e i procuratori del Re presso i Tribunali esercitano sui segretari e sui direttorii dei Sindacati tutti i poteri di vigilanza e di ispezione che ad essi spettavano in confronto dei Consigli notarili.

[2]I poteri di vigilanza e di tutela, che secondo le leggi e gli statuti spettano in confronto dei Sindacati ad altre autorita' politiche o amministrative o ad Associazioni sindacali di grado superiore, non si estendono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 3 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-27;707~art10 · fonte del testo

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