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I termini stabiliti negli articoli 1, 21, 22 e 27 della legge 8 giugno 1873 (n. 1389), prorogati con altra legge 7 giugno 1876 (n. 3125) a tutto maggio 1877, sono prorogati a tutto maggio 1878.
Testo in vigore dal 30 maggio 1877 al 16 dicembre 2009
