Art. 3
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[1]Le spese non impegnate al chiudersi dell'esercizio 1863, come le somme per supplire alle medesime, passeranno nell'esercizio Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Dat. a Torino addi' 24 maggio 1863.
[3]VITTORIO EMANUELE
[4]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Pisanelli.
[5]L. F. Menabrea.
Testo in vigore dal 24 giugno 1863 al 16 dicembre 2009
