Art. 2
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[1]Rimangono cancellate dal bilancio del Ministero dei Lavori pubblici per l'anno 1862 le somme seguenti:
[2]Capitolo 9, articolo 84 L. 72,248.
[3]» 85 » 3 » 100,000.
[4]» 99 » » » 118,000.
[5]» 124.bis » » » 80,000.
Testo in vigore dal 24 giugno 1863 al 16 dicembre 2009
