Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 27 ottobre 1942 al 9 ottobre 2010. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per le famiglie dei militari rimpatriati, perche' richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il' soccorso e' corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.
tolto: Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero e' concesso e pagato con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dell'interno, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, ed e' corrisposto in moneta locale secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento nella seguente misura:
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico
tolto: La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva e' fissata, dal 15 giugno 1941-XIX in L. 8 per la moglie e in L. 3 per ogni figlio.
tolto: Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 7 e' fissato in L. 8.
tolto: La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potra' essere modificata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-22;115~art22 · fonte del testo
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