I destinatari di provvedimenti di liquidazione emessi in relazione alle norme indicate al primo comma del precedente articolo 1, debitamente notificati e non eseguiti per la mancata presentazione di documenti, debbono, entro il 28 febbraio 1982, provvedere all'invio dei documenti stessi all'ufficio che ne fece richiesta. Nello stesso termine di cui al comma precedente gli interessati possono comunicare deduzioni scritte, precisando le ragioni per le quali non producono gli atti e i documenti richiesti. Il termine di cui ai commi precedenti e' fissato al 31 maggio 1982 per i residenti all'estero. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, la mancata trasmissione dei documenti richiesti o la mancata comunicazione di deduzioni giustificative al riguardo determinano automaticamente la revoca del precedente provvedimento e la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate. Nel caso in cui gli interessati abbiano comunicato nei termini le deduzioni di cui al precedente secondo comma, l'amministrazione decide sulla domanda di risarcimento mediante decreto concessivo o di rigetto.

Testo vigente dal 26 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-10-22;593~art3 · fonte del testo

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