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[1]Nei casi di richiamo alle armi coloro che appartennero alla Regia guardia di finanza, ramo mare, potranno essere destinati a prestare servizio, per il periodo di tempo in cui la loro classe e' richiamata, nella Regia guardia di finanza stessa, oppure nella Regia marina, a seconda degli accordi che saranno presi tra i Ministeri interessati.
[2]Saranno peraltro esclusi dal richiamo nel Corpo della Regia guardia di finanza coloro elio ne furono licenziati o prosciolti a seguito di un procedimento o penale per motivi disciplinari o perche' dichiarati inabili allo speciale servizio del Corpo, e quelli che durante il congedo abbiano riportato condanna per delitti, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alla cauzione di buona condotta, o siano stati, con provvedimenti di''una Commissione provinciale, ammoniti o assegnati al contino di polizia.
Testo in vigore dal 25 maggio 1936 al 10 giugno 1936
