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Il servizio prestato nella Regia guardia di finanza, ramo mare, vale agli effetti degli obblighi di leva, come il servizio degli arruolati con ferma volontaria nel Corpo Reale equipaggi marittimi, secondo le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulla leva marittima.
Testo in vigore dal 25 maggio 1936 al 16 dicembre 2009
